(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 53 del 17 maggio 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura - Delega di funzioni 1. Sono delegate alle Province, per il territorio di rispettiva competenza, le funzioni di cui al comma 1, punto primo, dell'art. 6 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, relativamente al rilascio delle autorizzazioni per l'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura. 2. Per quanto disposto al precedente comma 1, l'inizio delle operazioni di utilizzazine dei fanghi di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, va notificato soltanto alla Provincia e al Comune di appartenenza. 3. Nell'esercizio delle funzioni delegate le Province devono uniformarsi alle norme di legge vigenti e in panicolare alla disciplina di cui all'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, nonche' alle disposizioni contenute nella presente normativa. 4. Ciascuna Provincia, per il territorio di propria competenza, redige ogni anno e trasmette alla Regione la relazione di cui al punto 5) dell'art. 6 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99.