(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 53
                         del 17 maggio 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
               Utilizzazione dei fanghi di depurazione
                 in agricoltura - Delega di funzioni
 
  1.  Sono  delegate  alle  Province, per il territorio di rispettiva
competenza, le funzioni di cui al comma 1, punto primo, dell'art.   6
del  decreto  legislativo  27  gennaio  1992, n. 99, relativamente al
rilascio delle  autorizzazioni  per  l'utilizzazione  dei  fanghi  di
depurazione in agricoltura.
  2.  Per  quanto  disposto  al  precedente  comma  1, l'inizio delle
operazioni di utilizzazine dei fanghi di cui alla lett. b) del  comma
1  dell'art.    9  del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, va
notificato soltanto alla Provincia  e al Comune di appartenenza.
  3.  Nell'esercizio  delle  funzioni  delegate  le  Province  devono
uniformarsi  alle  norme  di  legge  vigenti  e  in  panicolare  alla
disciplina  di  cui  all'art.  9, comma 2, del decreto legislativo 27
gennaio 1992, n.   99,  nonche'  alle  disposizioni  contenute  nella
presente normativa.
  4.  Ciascuna  Provincia,  per  il territorio di propria competenza,
redige ogni anno e trasmette alla Regione  la  relazione  di  cui  al
punto 5) dell'art. 6 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.  99.